Sez. T, Ordinanza n. 22217 del 01/08/2025 (Rv. 676122-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzioni per il contrasto alle doppie imposizioni - Nazionalità del datore di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In materia di discipline convenzionali per il contrasto alle doppie imposizioni, la nazionalità del datore di lavoro è ininfluente, poiché, al fine di evitare che il medesimo reddito sia sottoposto ad imposizione in due Stati, è previsto che, se esso è stato assoggettato ad imposizione nel paese estero di residenza del lavoratore, non deve esserlo nuovamente in Italia, paese di cittadinanza del lavoratore, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro che ha corrisposto le retribuzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute e addizionali applicate dall'Erario italiano a carico di una contribuente che, nell'anno 2014, aveva lavorato per più di 183 giorni presso la sede francese di una società italiana, versando le relative imposte).
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, Legge 07/01/1992 num. 20 all. 1 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)