Sez. 5, Sentenza n. 25424 del 23/09/2024 (Rv. 672380-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione tra Italia e Regno Unito - Disciplina di contrasto alle doppie imposizioni - Finalità - Nazionalità del datore di lavoro - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In materia di discipline convenzionali per il contrasto alle doppie imposizioni, la nazionalità del datore di lavoro è del tutto ininfluente, poiché, al fine di evitare che il medesimo reddito sia sottoposto ad imposizione in due Stati, è previsto, con possibilità di deroghe, che, se esso è stato assoggettato ad imposizione nel paese estero di residenza del lavoratore, non deve essere assoggettato nuovamente a imposizione in Italia, paese di cittadinanza del lavoratore, indipendentemente dalla nazionalità, italiana, inglese o di altro Stato, del datore di lavoro che ha corrisposto le retribuzioni.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, Legge 05/11/1990 num. 329 all. A art. 4, Legge 05/11/1990 num. 329 all. A art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)