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Sez. 2, Sentenza n. 234 del 04/02/1970 (Rv. 345055 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - MALA FEDE E COLPA GRAVE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345055-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - MALA FEDE E COLPA GRAVE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento degli estremi della mala fede e della colpa grave, al fine della responsabilita processuale aggravata, rientra nei compiti del giudice di merito e non e censurabile in Cassazione se la motivazione al riguardo risponde ad esatti criteri logico-giuridici. (V 3950-68, massima n 337492 2145-68, massima n 334314 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)