Sez. L, Sentenza n. 8247 del 29/04/2004 (Rv. 572466 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Limiti di durata dell'orario di lavoro ex art. 1, primo comma, r.d.l. n. 692 del 1923 - Attività escluse ex secondo comma dello stesso articolo - Riconducibilità ad esse delle attività del commesso viaggiatore e del piazzista - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Ai fini della esclusione dell'applicazione dei limiti legali di orario di cui al primo comma dell'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, devono ritenersi riconducibili alla previsione del secondo comma dello stesso articolo le attività dei commessi viaggiatori e piazzisti addetti alla collocazione dei prodotti che svolgano la loro opera viaggiando di luogo in luogo, con prestazioni caratterizzate da un ampio margine di autonomia nella determinazione ed organizzazione del proprio tempo di lavoro, in assenza di un controllo da parte del datore circa le modalità temporali della prestazione. La regola opera anche quando al lavoratore siano affidati compiti accessori e supplementari svolti con le stesse modalità, qualora risulti conservata per il dipendente la scelta discrezionale in ordine alla estensione temporale della prestazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)