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Sez. L, Sentenza n. 16050 del 17/08/2004 (Rv. 575788 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Attività degli anestesisti presso i reparti di rianimazione - Carattere discontinuo o di semplice attesa - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Limitazioni dell'orario di lavoro ex art. 1 R.D.L. n.692 del 1923 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575788-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

L'attività svolta dagli addetti agli ammalati gravi negli ospedali (tra i quali gli anestesisti addetti al reparto di anestesia e rianimazione) non rientra, in base alla tabella approvata con il r.d. 6 dicembre 1923, n.2657, tra le occupazioni che richiedano, per la loro natura, o per la specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa, e pertanto essa è soggetta alla generale limitazione dell'orario di lavoro a non più di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali (disposta dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n.692), dettata in riferimento al lavoro effettivo.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)