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Sez. U, Sentenza n. 1399 del 10/02/1987 (Rv. 450864 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI - IMPRESA ASSOGGETTATA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CREDITO VERSO L'IMPRESA - IMPROPONIBILITÀ DELLA RELATIVA DOMANDA - NECESSITÀ DI FAR VALERE IL CREDITO STESSO NELLA FASE AMMINISTRATIVA DI VERIFICAZIONE DEL PASSIVO - SUSSISTENZA - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESTENSIONE ALLE CONTROVERSIE PROMOSSE CONTRO COMPAGNIE ASSICURATRICI NON VERTENTI IN TEMA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450864-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI - IMPRESA ASSOGGETTATA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CREDITO VERSO L'IMPRESA - IMPROPONIBILITÀ DELLA RELATIVA DOMANDA - NECESSITÀ DI FAR VALERE IL CREDITO STESSO NELLA FASE AMMINISTRATIVA DI VERIFICAZIONE DEL PASSIVO - SUSSISTENZA - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESTENSIONE ALLE CONTROVERSIE PROMOSSE CONTRO COMPAGNIE ASSICURATRICI NON VERTENTI IN TEMA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.*

Il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, circa le pretese creditorie nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, per improponibilità della relativa domanda fino a quando il credito non sia passato al vaglio degli organi preposti alla fase amministrativa di verificazione del passivo (salva l'eccezione stabilita dall'art. 95 terzo comma della legge fallimentare per l'ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza), deve essere affermato anche nel caso di controversie promosse contro compagnie assicuratrici, ove, non vertendosi in tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, non siano invocabili le deroghe previste, con esclusivo riguardo a tale Assicurazione obbligatoria, dagli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e dagli artt. 9 e 13 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39). (V 329/83, mass n 425131).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 198, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 198, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)