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Sez. U, Sentenza n. 329 del 15/01/1983 (Rv. 425131 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE - IMPRESA ASSOGGETTATA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - CREDITO VERSO L'IMPRESA - RICONOSCIUTO DA SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO - INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVAMENTE A DETTA SENTENZA - NECESSITÀ DI FAR VALERE IL CREDITO STESSO NELLA FASE AMMINISTRATIVA DI VERIFICAZIONE DEL PASSIVO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 95, TERZO COMMA, DELLA LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425131-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE - IMPRESA ASSOGGETTATA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - CREDITO VERSO L'IMPRESA - RICONOSCIUTO DA SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO - INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVAMENTE A DETTA SENTENZA - NECESSITÀ DI FAR VALERE IL CREDITO STESSO NELLA FASE AMMINISTRATIVA DI VERIFICAZIONE DEL PASSIVO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 95, TERZO COMMA, DELLA LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ.*

Con riguardo a pretesa creditoria nei confronti di impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria, secondo la previsione del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979 n. 95, il principio in forza del quale, in base alle norme che regolano la liquidazione coatta amministrativa (applicabili alla suddetta amministrazione in quanto non diversamente stabilito), l'Azione giudiziaria non è proponibile, o, se proposta, non è proseguibile, per temporaneo difetto di giurisdizione, se non dopo che il credito stesso sia stato fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura, non opera nel caso in cui la procedura medesima si instauri dopo che quel credito sia stato riconosciuto da sentenza non passata in giudicato, atteso che, in siffatta ipotesi, trova applicazione l'art. 95 terzo comma della legge fallimentare, che richiede l'impugnazione di tale sentenza nei modi ordinari, quale mezzo necessario per contestare il credito stesso.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 198, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 198, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)