Sez. 4, Sentenza n. 4810 del 27/01/1983 Ud. (dep. 25/05/1983) Rv. 159202 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - OMESSA CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE ALLA PARTE CIVILE - POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLA PROCEDURA RELATIVA ALLA CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: CORREZIONE IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - OMESSA CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE ALLA PARTE CIVILE - POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLA PROCEDURA RELATIVA ALLA CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: CORREZIONE IN CASSAZIONE.*
La sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna dello imputato al pagamento delle spese ed onorari a favore della parte civile è equiparabile al caso dell'omessa condanna al pagamento delle spese processuali di cui all'art. 488, ultimo comma cod. proc. pen.; pertanto è consentito il ricorso alla procedura di cui all'art. 149 medesimo codice, in tema di correzione di errori materiali. (fattispecie relativa a giudizio di Cassazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 488 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)