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Sez. 6, Sentenza n. 516 del 11/04/1985 Cc. (dep. 02/11/1985) Rv. 170918 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - OMISSIONE - APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170918-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - OMISSIONE - APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE - ESCLUSIONE.*

La procedura di correzione degli errori materiali non può essere applicata nel caso di omessa condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile, perché la relativa statuizione comporterebbe una pronuncia non conseguente automaticamente ex lege, ma di natura discrezionale sull'"an" e sul "quantum" del diritto vantato dalla medesima parte civile. (V mass n 157399; (Conf mass n 162205; (contra mass n 159202; (contra mass n 118602).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)