Sez. 3, Sentenza n. 18195 del 28/08/2007 (Rv. 599611 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | "Leasing" traslativo - Inadempimento dell'utilizzatore - Diritto del concedente ad un equo compenso - Spettanza - Coincidenza con il diritto al risarcimento dei danni - Non configurabilità - Domanda autonoma - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di "leasing" traslativo, l'inadempimento dell'utilizzatore obbliga quest'ultimo, restituita la cosa e fermo il suo diritto alla restituzione delle rate pagate, sia al risarcimento del danno sia alla corresponsione di un equo compenso alla controparte, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, trovando applicazione in via analogica l'art.1526 cod.civ. (enunciando tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, non considerando l'autonomia delle due azioni, necessitanti di distinte domande, aveva riconosciuto l'equo compenso nonostante il concedente, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, avesse domandato solo gli interessi convenzionali, la penale e i canoni scaduti, non potendo questi ultimi ricomprendere il predetto equo compenso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)