Sez. 3, Sentenza n. 19287 del 10/09/2010 (Rv. 615189 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - IN GENERE | Art. 1526 cod. civ. - Applicabilità al leasing traslativo - Configurabilità - Diritti del venditore concedente - Equo compenso e risarcimento del danno - Conseguenze - Proposizione di apposita e tempestiva domanda - Necessità.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - IN GENERE
In tema di vendita con riserva di proprietà, l'art. 1526 cod. civ., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l'inadempimento del compratore (nel leasing, utilizzatore), debba essere riconosciuto al venditore (nel leasing, concedente) - tenuto a restituire le rate riscosse - il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all'equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)