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Sez. 3, Sentenza n. 3953 del 24/08/1978 (Rv. 393557 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - SURROGAZIONE LEGALE E REGRESSO - RICORRENZA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1978-08-24
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393557-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - SURROGAZIONE LEGALE E REGRESSO - RICORRENZA RISPETTIVA.*

L'Inail agisce in base all'art 1916 cod civ, esercitando in via surrogatoria i diritti risarcitori dell'assicurato, allorche pretende il rimborso di quanto corrisposto all'infortunato sul lavoro, od ai suoi superstiti, da terzi estranei al rapporto assicurativo, i quali risultino responsabili dell'infortunio alla stregua delle comuni norme sulla responsabilita per danni. Esso agisce, invece, in via di regresso ex art 10 e 11 DPR n 1124 del 1965, esercitando un proprio diritto derivante direttamente dal rapporto assicurativo, allorche, accertato che la produzione dell'evento sia ricollegabile a colpa penale del datore di lavoro o di persone delle quali il medesimo sia tenuto a rispondere, chieda al predetto il rimborso di quanto erogato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)