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Sez. L, Sentenza n. 3916 del 29/06/1982 (Rv. 421859 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE SURROGATORIA EX ART. 1916 COD. CIV. E AZIONE DI REGRESSO - DISTINZIONE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO LEGITTIMATO PASSIVO DELLA SECONDA DI DETTE AZIONI - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DELLO STESSO AD OPERA DEL GIUDICE ADITO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-29
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421859-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE SURROGATORIA EX ART. 1916 COD. CIV. E AZIONE DI REGRESSO - DISTINZIONE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO LEGITTIMATO PASSIVO DELLA SECONDA DI DETTE AZIONI - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DELLO STESSO AD OPERA DEL GIUDICE ADITO - NECESSITÀ.*

A differenza dell'Azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ. (esperibile dall'i.N.A.I.L. - per il rimborso delle somme corrisposte all'infortunato sul lavoro o ai suoi superstiti - nei confronti del terzo responsabile dell'infortunio ed estraneo al rapporto assicurativo), l'Azione di regresso dello stesso istituto deriva direttamente dal rapporto assicurativo, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ed il suo accoglimento - ove essa sia proposta contro un soggetto nei cui confronti sia stata, in Sede penale, pronunciata sentenza di non doversi procedere per amnistia - presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, lo accertamento in via incidentale, da parte del giudice adito, della responsabilità civile del convenuto medesimo, in ordine al fatto che avrebbe costituito reato, a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 del d.P.R. citato. (V 4828/79, mass n 401447; (V 3211/79, mass n 392659; (V 3953/78, mass n 393557).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)