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Sez. 5, Sentenza n. 4695 del 25/02/2000 Ud. (dep. 17/04/2000) Rv. 215984 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Necessità di individuazione del proponente - Differenza dalla denuncia - Ipotesi di presentazione non personale - Autenticazione della firma - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215984-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE

La querela costituisce atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l'effetto di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi. A differenza, dunque, della denunzia (che si concreta in semplice "notitia criminis", la quale può pervenire da chiunque) è necessario che la sua sottoscrizione sia vera e genuina, con la conseguenza che, nel caso in cui il suo inoltro non sia effettuato personalmente, diviene imprescindibile l'autenticazione della firma del querelante -del resto normativamente postulata- la cui mancanza rende improcedibile l'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 39 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)