Sez. 6, Sentenza n. 7567 del 02/05/1996 Ud. (dep. 26/07/1996) Rv. 205884 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Proposizione da parte di legale rappresentante di ente pubblico - Necessità di autenticazione della firma - Esclusione - Ragione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE
La autenticazione della sottoscrizione della querela non è necessaria qualora detto atto venga proposto dal legale rappresentante di un ente pubblico: invero l'adempimento incombente al predetto di indicare specificamente la fonte dei poteri di rappresentanza vale a garantire l'autenticità della sua firma essendo del tutto improbabile che una persona estranea all'organico ed alla struttura dell'ente sia a conoscenza dell'atto (o quanto meno dei suoi estremi) che conferisce al rappresentante i suoi poteri e di darne, all'occorrenza, prova documentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)