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Sez. 1, Sentenza n. 8436 del 25/08/1998 (Rv. 518356 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE | Malattie mentali - Prestazioni meramente assistenziali e di sorveglianza - Competenza della USL - Esclusione - Erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive - Competenza della USL - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518356-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE

In tema di assistenza sanitaria per malattie mentali, il combinato disposto degli artt. 30 legge 730/83 e 6 L.R. Veneto 55/82 va interpretato nel senso che la competenza delle USL è esclusa tutte le volte in cui al malato psichico risultino erogate prestazioni di mera assistenza e sorveglianza (di natura, cioè, strettamente socio-assistenziale), sussistendo, per converso, la suddetta competenza allorché, in favore del ricoverato, siano state erogate prestazioni sanitarie, sia pur in aggiunta a quelle assistenziali, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza della impossibilità di guarigione o miglioramento della malattia psichica nella specie trattata.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 51, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 75, Legge 27/12/1983 num. 730 art. 30, Legge Reg. Veneto 15/12/1982 num. 55 art. 51, Legge Reg. Veneto 15/12/1982 num. 55 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)