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Sez. L, Sentenza n. 12102 del 29/05/2014 (Rv. 630966 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE | Sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio - Contenuto - Annullamento per vizi della motivazione (autonomamente o congiuntamente all'annullamento per violazione di norme di diritto) - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630966-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE

In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge), il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)