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Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016 (Rv. 639337 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Difetto di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prova testimoniale - Cassazione della sentenza con rinvio - Vincolo per il giudice del rinvio - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 2016-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639337-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE

In caso di annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione di prova testimoniale, il solo vincolo incombente sul giudice del rinvio - ove egli abbia dato corso all'assunzione della prova - consiste nel non poter prescindere dalle sue emergenze, restando le stesse, invece, liberamente apprezzabili anche alla luce di una valutazione complessiva di tutte le risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)