Sez. 1, Sentenza n. 3443 del 24/10/1968 (Rv. 336552 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE- NUOVA - DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO DI VENDITA - DOMANDA SUBORDINATA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE- NUOVA - DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO DI VENDITA - DOMANDA SUBORDINATA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'attore che con la citazione abbia proposto domanda di esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere la compravendita, puo con comparsa integrativa nella prima udienza proporre, in via subordinata, domanda di risarcimento dei danni per il caso di inadempimento con pieno rispetto degli artt. 183 e 184 cod.proc.civ. la reintegrazione per equivalente rappresenta un sostitutivo legale della reintegrazione del patrimonio del creditore in Forma specifica, mediante la restituzione dell'eadem res debita, e percio e implicita nella richiesta giudiziale di quest'ultima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)