Sez. 4, Sentenza n. 9328 del 09/10/1996 Ud. (dep. 26/10/1996) Rv. 205711 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Liquidazione delle spese a favore della costituita parte civile - Imputato che censuri tale liquidazione - Contestazione delle singole voci entrate nella liquidazione complessiva ovvero della mancata produzione della nota spese - Onere dell'imputato.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Qualora il giudice con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. proceda alla liquidazione delle spese a favore delle costituite parti civili, l'imputato che censuri tale liquidazione ha l'onere di contestare, sia con riferimento all'"an" che al "quantum", le singole voci entrate nella liquidazione complessiva ovvero la mancata produzione della nota spese. (V. Corte Cost. 12 ottobre 1990 n. 443).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)