Sez. 6, Sentenza n. 24175 del 15/10/2002 Ud. (dep. 04/06/2003) Rv. 225563 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Ricorso dell'imputato - Censura della liquidazione delle spese alla parte civile - Onere di contestazione specifica - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, l'imputato che con il ricorso per cassazione censuri la liquidazione delle spese in favore della parte civile, deducendo la confusione, nella sentenza impugnata, tra voci della tariffa penale e voci della tariffa civile e la mancata separazione, nell'ambito di quest'ultima, tra somme dovute a titolo di onorari e somme dovute per diritti, ha l'onere di contestare specificamente le singole voci che si assumono illegittimamente determinate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)