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Sez. 1, Sentenza n. 20222 del 04/09/2013 (Rv. 627804 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Domanda di rivendica fallimentare - Ammissione al passivo - Conseguenze - Successiva azione revocatoria proposta dal curatore per la risoluzione di diritto di contratto di leasing avente ad oggetto il bene già rivendicato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627804-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO

Il curatore fallimentare non può agire in revocatoria per far dichiarare inopponibile alla massa l'intervenuta risoluzione di diritto di un contratto di leasing relativo ad un macchinario allorquando, in sede di accertamento del passivo, sia stata già definitivamente accolta la domanda di rivendica del bene oggetto del menzionato contratto avanzata dal terzo acquirente, in quanto, non essendosi opposta in tale sede alla restituzione, la curatela fallimentare ha ormai riconosciuto la validità dell'atto d'acquisto del rivendicante e non può pretendere di tornare in possesso del medesimo bene attraverso l'esercizio dell'azione revocatoria, posto che un simile effetto non sarebbe raggiungibile senza la modificazione dello stato passivo, ormai preclusa dal giudicato endofallimentare, il quale copre sia il dedotto che il deducibile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)