Sez. 1, Sentenza n. 5840 del 08/03/2013 (Rv. 625628 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Intangibilità dello stato passivo - Effetti preclusivi - Conseguenze - Domanda, successivamente proposta dal curatore, di inopponibilità al fallimento di un credito per anticipazioni da cessione disciplinata dalla legge 26 febbraio 1992, n. 51 - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO
Il principio di intangibilità dello stato passivo del fallimento non impugnato con gli specifici rimedi previsti dalla legge fallimentare o all'esito dei relativi procedimenti, non consente agli organi della procedura di far valere l'inopponibilità o la revocabilità alla massa di crediti già ivi ammessi definitivamente. Ne consegue che, in una fattispecie disciplinata dagli articoli 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ove ottenuta dal cessionario la insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del cedente di crediti derivanti da anticipazioni dal primo effettuate in favore di quest'ultimo "in bonis", deve ritenersi successivamente precluso l'accertamento della inopponibilità alla indicata procedura concorsuale dei suddetti crediti sul presupposto dell'asserita carenza di data certa delle menzionate anticipazioni.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 97, Cod. Civ. art. 2704, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 5, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)