Sez. L, Sentenza n. 2029 del 22/05/1975 (Rv. 375747 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE TRA IL CHIAMANTE ED IL CHIAMATO PER GARANZIA - INSINDACABILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE TRA IL CHIAMANTE ED IL CHIAMATO PER GARANZIA - INSINDACABILITA.*
La compensazione totale o parziale delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice purche esse non siano addossate alla parte interamente vittoriosa onde non e sindacabile la compensazione totale tra il chiamante e il chiamato in causa per garanzia, quando quest'ultimo abbia contrastato la domanda dello attore principale, ma non abbia contestato la pretesa di garanzia. (V 91/73, mass n 367635).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)