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Sez. L, Sentenza n. 2029 del 22/05/1975 (Rv. 375747 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE TRA IL CHIAMANTE ED IL CHIAMATO PER GARANZIA - INSINDACABILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375747-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE TRA IL CHIAMANTE ED IL CHIAMATO PER GARANZIA - INSINDACABILITA.*

La compensazione totale o parziale delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice purche esse non siano addossate alla parte interamente vittoriosa onde non e sindacabile la compensazione totale tra il chiamante e il chiamato in causa per garanzia, quando quest'ultimo abbia contrastato la domanda dello attore principale, ma non abbia contestato la pretesa di garanzia. (V 91/73, mass n 367635).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)