Sez. L, Sentenza n. 12002 del 08/08/2003 (Rv. 565824 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Eccezione di difetto di giurisdizione - Omessa impugnazione del capo della sentenza sfavorevole sul punto - Effetto - Passaggio in giudicato - Riproposizione dell'eccezione - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio solo nel caso in cui sia mancata una statuizione sulla giurisdizione, giacché il sistema delle preclusioni poste a salvaguardia dell'ordinato svolgimento del processo comporta che, qualora una delle parti abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma non abbia poi ritualmente espresso le proprie doglianze contro la decisione sfavorevole emessa sul punto, questa passa in giudicato e preclude ogni ulteriore contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)