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Sez. U, Sentenza n. 94 del 04/01/1995 (Rv. 489533 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Eccezione di difetto di giurisdizione - Omessa impugnazione del capo della sentenza sfavorevole sul punto - Effetto - Passaggio in giudicato - Riproposizione dell'eccezione - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489533-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Il principio, secondo cui il difetto di giurisdizione deve essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, opera solo nel caso in cui sia mancata un'esplicita statuizione sulla giurisdizione; giacché esso deve essere armonizzato con il sistema delle preclusioni poste a salvaguardia dell'ordinato svolgimento del processo; con la conseguenza che, qualora una delle parti abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma non abbia poi ritualmente espresso le proprie doglianze contro la decisione giudiziale sfavorevole emessa sul punto (non avendo, nella specie, l'amministrazione, vittoriosa nel merito, riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell'art. 346 cod. proc. civ.), questa passa in giudicato e preclude ogni ulteriore contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)