Sez. 1 - , Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021 (Rv. 661065 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Giudizio monitorio - Modifica della domanda in sede di opposizione - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale il pagamento era stato intimato in sede monitoria nei confronti di un soggetto nella sua qualità di garante del debitore, mentre nel corso del giudizio di opposizione la pretesa era stata poi fondata sul fatto che l'opponente risultava essere anche erede del debitore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)