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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020 (Rv. 659230 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659230-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

L'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclude la possibilità della modifica del "petitum" o della "causa petendi" della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo. (Nella specie, in una domanda di restituzione la S.C. ha ritenuto ammissibile che l'importo sia stato diversamente quantificato, considerando irrilevante anche il riferimento operato al contratto preliminare piuttosto che al contratto definitivo in quanto allegazione necessaria alla determinazione delle quote di corrispettivo pagate dalle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)