diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1335 del 27/04/1968 (Rv. 332928 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - PROVVIGIONE - IN GENERE - LUOGO DI PAGAMENTO - DOMICILIO DELL'AGENTE.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332928-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - PROVVIGIONE - IN GENERE - LUOGO DI PAGAMENTO - DOMICILIO DELL'AGENTE.*

La misura delle provvigioni spettanti all'agente di commercio sugli affari che hanno avuto regolare esecuzione risulta dal titolo stesso in base al quale esse sono dovute, essendo stabilita dal contratto di Agenzia o - qualora questo non disponga - dagli accordi economici collettivi o dagli Usi. I crediti dell'agente per provvigioni sono, quindi, sempre quantitativamente determinabili mediante un semplice calcolo aritmetico e senza che occorra un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale, diretto a determinare l'ammontare. Trattasi, cioe, di crediti di valuta, originariamente sorti come tali, liquidi ed esigibili, e non di crediti di valore, dei quali occorra effettuare la liquidazione. Le somme di denaro costituenti l'oggetto dell'obbligazione del preponente verso l'agente sono, percio, predeterminate e note ad entrambi e ne consegue che l'obbligazione stessa rientra fra quelle previste dal terzo comma dell'art. 1182 cod.civ., e che il suo adempimento deve avvenire al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza e, cioe, al domicilio dell'agente, salvo patto contrario. Conseguentemente, quando l'obbligazione dedotta in giudizio sia quella del pagamento delle provvigioni spettanti all'agente di commercio, e territorialmente competente il giudice del domicilio dell'agente. (Conf.1898-64 1517-64 969-61 contra 2935-64 289-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)