Sez. 3, Sentenza n. 412 del 21/02/1970 (Rv. 345375 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA DETERMINATA NELLA MISURA E SCADENZA - NECESSITA - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA DA LIQUIDARSI - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL DEBITORE - LIMITI - CREDITI DELL'AGENTE PER PROVVIGIONI ED INDENNITA DETERMINABILI IN BASE A CALCOLO ARITMETICO - PAGAMENTO AL DOMICILIO DELL'AGENTE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA DETERMINATA NELLA MISURA E SCADENZA - NECESSITA - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA DA LIQUIDARSI - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL DEBITORE - LIMITI - CREDITI DELL'AGENTE PER PROVVIGIONI ED INDENNITA DETERMINABILI IN BASE A CALCOLO ARITMETICO - PAGAMENTO AL DOMICILIO DELL'AGENTE.*
L'obbligazione pecuniaria di cui parla il terzo comma dell'art 1182 cod civ e esclusivamente quella che debba considerarsi tale perche gia determinata in danaro in virtu di un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza, in modo da non rendere necessaria per la sua Determinazione ulteriori indagini, ove si tratti di obbligazione che, pur avendo ad oggetto una somma di danaro, deve ancora essere accertata e liquidata, trova, invece, applicazione la norma dell'ultimo comma dello stesso art 1182, che designa come luogo di adempimento il domicilio del debitore. Debbono, tuttavia, ritenersi regolati dalla norma di cui al terzo comma dell'art 1182, i crediti di danaro, quali quelli per provvigioni o indennita dovute all'agente, che, pur non essendo ancora fissati in una determinata somma, possono essere determinati mediante semplici calcoli aritmetici, in base a quanto stabilito dal contratto stesso, dagli accordi economici collettivi e dagli Usi. (V 2047'69, mass n 341301; 1767'69, mass n 340824; 1748'69, mass n 340780; 1247'69, mass n 339875; 475'69, mass n 338568; 1335'68, mass n 332928; 2131'67, mass n 329262; 407'67, mass n 326326).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)