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Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 17/02/1984 (Rv. 433331 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - NON COLTIVATORE DIRETTO - ART. 1627 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FACOLTÀ DI RECESSO DEL LOCATORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433331-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - NON COLTIVATORE DIRETTO - ART. 1627 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FACOLTÀ DI RECESSO DEL LOCATORE - SUSSISTENZA.*

Nella disciplina del contratto di affitto a non coltivatore diretto, approntata dalle leggi n. 606 del 1966 e n. 11 del 1971, per il caso di morte dell'affittuario trova applicazione l'art. 1627 cod. civ. - che riconosce al locatore la facoltà di recesso - atteso che quella normativa (artt. 1 della legge n. 606 del 1966 e 17 della legge n. 11 del 1971), pur assoggettando il detto contratto a periodi minimi di durata, nulla dispone per il suddetto caso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1627, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)