Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 18/02/1982 (Rv. 418894 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - ATTI COMPIUTI DALL'INABILITANDO - DISCIPLINA EX ART. 428 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - ATTI COMPIUTI DALL'INABILITANDO - DISCIPLINA EX ART. 428 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 428 cod. civ., secondo il quale la grave menomazione delle facoltà intellettive o volitive di un soggetto, ancorché di natura transitoria e non identificantesi in una tipica infermità mentale od in un preciso processo patologico, è ragione di annullabilità degli Atti e contratti dal medesimo posti in essere, trova applicazione con riguardo ad ogni ipotesi di cosiddetta incapacità naturale, e, quindi, anche per gli Atti e contratti compiuti dall'inabilitato, prima della sentenza d'inabilitazione o prima della nomina del curatore provvisorio, ove concorrano i suddetti requisiti. (V 619/78, mass n 389933).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 427, Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)