Sez. 2, Sentenza n. 5232 del 29/07/1983 (Rv. 430110 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - NEI CONFRONTI DEL CLIENTE - PARCELLA CONFORME AI MINIMI TABELLARI - SUCCESSIVA PARCELLA PER LE STESSE ATTIVITÀ DI IMPORTO MAGGIORE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - RILEVANZA DELLA PRIMA PARCELLA E DEGLI ACCORDI EVENTUALMENTE INTERVENUTI TRA LE PARTI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - NEI CONFRONTI DEL CLIENTE - PARCELLA CONFORME AI MINIMI TABELLARI - SUCCESSIVA PARCELLA PER LE STESSE ATTIVITÀ DI IMPORTO MAGGIORE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - RILEVANZA DELLA PRIMA PARCELLA E DEGLI ACCORDI EVENTUALMENTE INTERVENUTI TRA LE PARTI.*
Qualora l'avvocato, dopo aver presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi spettantegli redatta in conformità ai minimi tabellari, richieda, successivamente, per le stesse attività un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella redatta sempre nel rispetto dei minimi tabellari, il giudice del merito, richiesto della liquidazione non può limitarsi a ritenere la validità della nuova maggiore richiesta, ma deve tenere conto, nell'Esercizio del potere di liquidazione spettantegli, della circostanza che lo stesso legale, nell'avanzare la prima richiesta, aveva evidentemente ritenuto il compenso adeguato all'opera svolta, nonché degli accordi eventualmente intervenuti fra le parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)