Sez. 2, Sentenza n. 621 del 22/01/1997 (Rv. 501934 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Richiesta di compenso maggiore di quello precedentemente richiesto nel rispetto dei limiti tariffari - Accettazione della prima richiesta o preventivo accordo sul compenso - Mancanza - Conseguenze - Vincolatività della prima richiesta - Esclusione - Giustificatezza della seconda richiesta - Valutazione del giudice - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Qualora l'avvocato, dopo aver presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi spettantegli redatta in conformità ai minimi tabellari, richieda, successivamente, per le stesse attività un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella redatta sempre nel rispetto dei minimi tabellari, il giudice del merito, richiesto della liquidazione, salva l'ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, ben può valutare se esistono elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, (ravvisabili anche nel venire meno di quei rapporti amichevoli che avevano indotto il professionista ad usare al cliente un trattamento di particolare favore) fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)