diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2258 del 20/12/1984 Ud. (dep. 08/03/1985) Rv. 168210 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO - RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - TERMINE DEL DEPOSITO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168210-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO - RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - TERMINE DEL DEPOSITO - INDIVIDUAZIONE.*

A norma dell'art. 6 legge 5 novembre 1971, n. 1086, contenente Disposizioni per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, il direttore dei lavori è tenuto a depositare al genio civile una relazione sull'adempimento degli obblighi dell'art. 4 entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle strutture. Si tratta di un Onere diretto a porre l'autorità amministrativa in condizioni di tempestivo Esercizio degli obblighi di vigilanza per la salvaguardia della pubblica incolumità. Siffatta finalità presuppone, dunque, che la relazione sia depositata non al momento in cui l'attività di posa in opera si sia esaurita, ma a quello successivo, in cui la struttura possa considerarsi ultimata, e cioè sia immediatamente verificabile e collaudabile.*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 4, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)