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Sez. 2, Sentenza n. 335 del 10/02/1970 (Rv. 345225 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI A CONTRIBUIRE - PROPRIETARI PRO INDIVISO DI UN APPARTAMENTO - OBBLIGATI SOLIDALI AL PAGAMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO PASSIVO - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1970-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345225-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI A CONTRIBUIRE - PROPRIETARI PRO INDIVISO DI UN APPARTAMENTO - OBBLIGATI SOLIDALI AL PAGAMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO PASSIVO - ESCLUSIONE*

La destinazione delle cose comuni e di servire a porzioni reali dell'immobile condominiale e non gia a quote ideali di esso pertanto i proprietari pro indiviso di un appartamento sono tenuti in solido al pagamento delle spese condominiali, ne ricorre in materia litisconsorzio necessario passivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)