Sez. 3, Sentenza n. 597 del 26/02/1966 (Rv. 321180 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE.*
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L'art 345 cod proc civ da facolta alle parti di produrre nuovi documenti e di chiedere nuovi mezzi di prova in grado di appello, salve le conseguenze in ordine alle spese se tali attivita potevano essere precedentemente espletate. La irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non preclude la successiva esibizione in grado di appello del medesimo documento ai sensi dell'art 345 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)