Sez. 2, Sentenza n. 3289 del 13/10/1975 (Rv. 377405 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA - NOVITA - RILEVANZA - LIMITI - SPESE GIUDIZIALI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA - NOVITA - RILEVANZA - LIMITI - SPESE GIUDIZIALI.*
Il secondo comma dell'art 345 cod proc civ da facolta alle parti di produrre in appello nuovi documenti, con la sola remora che, se la produzione poteva esser fatta in primo grado, il giudice potra tenerne conto agli effetti della ripartizione delle spese. Pertanto, a questi limitati effetti, si deve dar risalto alla novita di un documento, sia se esso non sia stato assolutamente invocato e prodotto in primo grado, sia se, dopo la sua produzione, la parte l'abbia ritirato, cosicche il giudice non abbia potuto tenerne conto al momento della pronuncia. Invece, nessuna preclusione alla produzione di documenti in appello puo derivare alla parte, contumace o meno in primo grado, dal fatto di non aver prodotto altri documenti in primo grado o dall'aver ivi ritirato prima della sentenza quelli che intende di nuovo produrre. (V 1149/66, mass n 322308; 597/66, mass n 321180).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)