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Sez. L, Sentenza n. 442 del 07/02/1975 (Rv. 373716 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DEL DIFENSORE IN CALCE ALL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL RICORRENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373716-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DEL DIFENSORE IN CALCE ALL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL RICORRENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Non e necessario, ai fini dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione, che la copia notificata alla controparte contenga la firma autografa del difensore attestante l'autenticita della sottoscrizione apposta dal ricorrente in calce al mandato ad litem, essendo, invece, sufficiente che da elementi sicuri ed univoci contenuti nella suddetta copia possa acquisirsi la certezza dell'anteriorita del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso. (nella specie, la procura e l'autenticazione erano state integralmente riprodotte nella copia notificata al resistente). (V 1079/73, mass n 363550).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)