diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 1366 del 06/11/1969 Cc. (dep. 30/12/1969) Rv. 113541 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO DICHIARATO - CONDIZIONI DI VALIDITA -CORRISPONDENZA ALLA SITUAZIONE REALE - MANCANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113541-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO DICHIARATO - CONDIZIONI DI VALIDITA -CORRISPONDENZA ALLA SITUAZIONE REALE - MANCANZA - EFFETTI.*

La notifica al domicilio dichiarato in tanto e valida ed efficace in quanto la dichiarazione di domicilio corrisponda ad una situazione reale e rispecchi l'effettiva sussistenza d'un rapporto tra l'imputato dichiarante e il luogo indicato come abitazione (o Sede dell'attivita professionale). Cio perche tale reale corrispondenza costituisce il presupposto che legittima la presunzione secondo cui l'atto notificato venga a conoscenza dell'interessato. Che se dalla relata di notifica risulti invece che tale reale corrispondenza tra il luogo dichiarato e l'imputato non sussiste viene meno detta presunzione di certezza voluta dalla legge. Di conseguenza la notificazione, in tal caso, deve effettuarsi o nel nuovo domicilio reale o col rito degli irreperibili a norma degli artt 169 e 170 cod proc pen, specificamente richiamati dall'art 171 stesso codice. (V 112747, 111069, 110828, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)