Sez. U - , Sentenza n. 26127 del 19/12/2016 (Rv. 641796 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - Disciplina applicabile - Fondamento - Conseguenze - Controricorso e ricorso incidentale - Rispetto dei termini stabiliti dagli artt. 370 e 371 c.p.c. - Necessità
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è disciplinato dalle norme del vigente codice di procedura civile che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo. Ne consegue che la parte cui sia stata notificata l'impugnazione, ove intenda, a sua volta, proporre controricorso o ricorso incidentale, deve farlo nei termini stabiliti dagli artt. 370 e 371 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 531, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)