Sez. U, Sentenza n. 34 del 29/01/2001 (Rv. 543508 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - Disciplina applicabile - Fondamento - Conseguenze - Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Rispetto del termine di quaranta giorni desumibile dal combinato disposto dagli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. - Necessità.
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Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è disciplinato dalle norme del vigente cod. proc. civ. che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 R.D. n. 1775 del 1933 alla disciplina del cod. processuale del 1865 non deve intendersi come ricettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo; ne consegue che deve ritenersi applicabile al ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore la disciplina desumibile dagli artt. 333, 370 e 371 cod. proc. civ., onde, per il principio di unicità del processo di impugnazione relativo ad una medesima sentenza, le parti alle quali sia stata notificata la prima impugnazione, ove intendano a loro volta impugnare, devono farlo in via incidentale entro il termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto dagli artt. 370 e 371 citati, indipendentemente dai termini (abbreviato o annuale) in astratto operativi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)