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Sez. 2, Sentenza n. 3814 del 22/01/2009 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242621 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Revoca della misura coercitiva per maturazione del termine massimo - Applicazione di misura meno gravosa - Illegittimità.
Stato
decisa il 2009-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242621-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

Una volta maturato il termine di un anno senza che sia intervenuta la pronuncia della sentenza favorevole all'estradizione, devono essere revocate le misure coercitive applicate all'estradando, nè allo stesso possono essere applicate altre misure, sia pure meno gravose di quelle revocate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)