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Sez. 6, Sentenza n. 37555 del 18/10/2006 Cc. (dep. 14/11/2006) Rv. 235680 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Revoca della misura coercitiva per maturazione del termine massimo - Applicazione di misura meno grave - Illegittimità.
Stato
decisa il 2006-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235680-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

L'art. 714 cod. proc. pen. prevede che, una volta maturato il termine di un anno senza la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione, debbono essere revocate le "misure coercitive" senza alcuna specificazione. Ne consegue che non può essere applicata altra misura, seppur meno gravosa, non trovando applicazione in materia estradizionale le disposizioni normative relative ai termini massimi di custodia cautelare o di misure diverse dalla custodia cautelare e neppure la disciplina prevista dall'art. 307 cod. proc. pen. in materia di misure che possono essere adottate in caso di scarcerazione per decorrenza termini. (Fattispecie in cui è stata annullata l'ordinanza con la quale il giudice dopo aver revocato la misura della custodia in carcere per decorso del termine previsto dall'art. 714 cod. proc. pen. aveva applicato la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla P.G.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)