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Sez. 2, Sentenza n. 30441 del 18/06/2003 Cc. (dep. 21/07/2003) Rv. 226570 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Conoscibilità della causa di ricusazione - Conoscibilità reale - necessità - Esclusione - Conoscibilità legale - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226570-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

La possibilità di proporre la dichiarazione di ricusazione entro tre giorni da quando la causa di ricusazione sia divenuta nota, in caso di avvenuta scadenza dei termini ordinari, va affermata con riferimento alla conoscibilità legale di detta causae non alla conoscenza effettiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)