Sez. 3, Ordinanza n. 26222 del 15/05/2001 Cc. (dep. 27/06/2001) Rv. 220193 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Conoscibilità della causa di ricusazione - Conoscibilità reale - Necessità - Esclusione - Conoscibilità legale - Sufficienza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
La possibilità di proporre la dichiarazione di ricusazione entro tre giorni da quando la causa di ricusazione sia divenuta nota, in caso di avvenuta scadenza dei termini ordinari, va affermata con riferimento alla conoscibilità legale della detta causa e non alla conoscenza effettiva. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto inammissibile perché proposta fuori termine l'istanza di ricusazione proposta all'udienza successiva, tenutasi dopo oltre tre giorni, da imputato assente all'udienza nella quale questi doveva considerarsi presente per legge).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)