Sez. T, Ordinanza n. 28454 del 27/10/2025 (Rv. 676827-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Esito favorevole al contribuente per ragioni esclusivamente procedurali - Compensazione delle spese per "gravi ed eccezionali ragioni" - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di processo tributario, non è sindacabile in sede di legittimità la decisione che afferma la ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni", valevoli a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, ove l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato unicamente da ragioni procedurali, in mancanza di certezza circa la non debenza del tributo.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)