Sez. 1, Sentenza n. 1479 del 13/05/1968 (Rv. 333140 - 01)
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) DONNE - CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI COMUNALI - AMMINISTRATORI DI PATRONATI SCOLASTICI - INELEGGIBILITA - INSUSSISTENZA.*
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) DONNE - CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI COMUNALI - AMMINISTRATORI DI PATRONATI SCOLASTICI - INELEGGIBILITA - INSUSSISTENZA.*
Non sussiste la ragione di ineleggibilita a consigliere comunale prevista dall'art 15 n 3 del tu 16 maggio 1960, n 570, riguardo agli amministratori di patronati scolastici in quanto la normativa su detti patronati espressamente prescrive che l'amministrazione comunale dev'essere rappresentata in seno ad essi. L'insussistenza di detta incompatibilita resta ferma anche dopo l'emanazione del decreto ministeriale 27 settembre 1966, il quale abrogando gli artt 9 e 10 del regolamento di esecuzione della legge sul riordinamento dei patronati scolastici 4 marzo 1958, n. 261, prescrive che i rappresentanti della amministrazione comunale devono essere designati tra persone che non siano consiglieri del comune.*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 16/05/1961 num. 636 art. 9, Legge 16/05/1961 num. 636 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)