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Sez. L, Sentenza n. 3799 del 25/06/1985 (Rv. 441385 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE DI LEGGE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI TALE RIDUZIONE IN GRADO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441385-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE DI LEGGE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI TALE RIDUZIONE IN GRADO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

La sussistenza della riduzione della capacità di guadagno al di sotto del limite di legge, rappresentando il fatto costitutivo del diritto alla pensione d'Invalidità, dev'essere accertata dal giudice anche d'ufficio; pertanto, l'ente previdenziale ben può in appello contestare la sussistenza di detta riduzione mediante nuove critiche e censure alla consulenza tecnica disposta in primo grado ed al cui risultato si è uniformata la decisione appellata, in quanto tali contestazioni, che rimangono nell'ambito dell'originario thema decidendum configurano delle eccezioni in senso lato od improprio, non soggette al divieto stabilito dal secondo comma all'art. 437 cod. proc. civile. (V 1588/83, mass n 426424).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)