Sez. L, Sentenza n. 1588 del 03/03/1983 (Rv. 426424 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - ESTENSIONE.*
Il divieto di nuove eccezioni in appello, stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. (nuovo testo), applicabile anche ai procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria per il richiamo contenuto nell'art. 442 stesso codice, riguarda solo le eccezioni in senso stretto, cioè concernente questioni riservate al potere dispositivo delle parti, e non si estende alle eccezioni in senso lato, che si risolvono in contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, la cui sussistenza deve essere verificata di ufficio dal giudice, ed a quelle che si sogliono definire eccezioni in senso proprio, cioè relative a fatti estintivi, impeditivi o modificativi che operano "ipso iure" e devono essere rilevati dal giudice pure d'ufficio. (Conf 2436/81, mass n 413210; (Conf 4106/79, mass n 400609).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)